Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

      1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

          a) il consiglio dell'istituzione e la giunta del consiglio;

          b) il collegio dei docenti;

          c) i consigli di classe e di interclasse;

          d) l'assemblea degli studenti;

          e) l'assemblea dei genitori;

          f) il dirigente scolastico.

      2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche.